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Sez. 2, Sentenza n. 250 del 22/01/1985 (Rv. 438474 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - IDONEITÀ DELLA CONSULENZA A COSTITUIRE FONTE OGGETTIVA DI PROVA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438474-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - IDONEITÀ DELLA CONSULENZA A COSTITUIRE FONTE OGGETTIVA DI PROVA - LIMITI.*

La consulenza tecnica può costituire fonte oggettiva di prova solo quando si risolva in valutazioni tecniche e in accertamenti di situazioni di fatto tali da essere rilevabili unicamente col ricorso a determinate cognizioni tecniche, senza che il consulente possa essere chiamato ad accertare fatti che possono formare normale oggetto di prova testimoniale, né tanto meno ad esprimere giudizi sul contenuto degli accordi contrattuali intercorsi tra le parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)