Sez. L, Sentenza n. 8676 del 24/11/1987 (Rv. 456130 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - INDAGINI - NOMINA - IRRITUALITÀ - CONSEGUENTE NULLITÀ DELLA RELAZIONE PERITALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INVASIONE DA PARTE DEL CONSULENTE DELLA SFERA RISERVATA AL GIUDICE - CONSEGUENTE NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI UFFICIO - ATTIVITÀ - INDAGINI - NOMINA - IRRITUALITÀ - CONSEGUENTE NULLITÀ DELLA RELAZIONE PERITALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INVASIONE DA PARTE DEL CONSULENTE DELLA SFERA RISERVATA AL GIUDICE - CONSEGUENTE NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
L'eventuale irritualità dell'incarico conferito dal giudice al consulente tecnico di ufficio, non rende di per sè nulla la relazione peritale, perché l'ausiliario del giudice, malgrado ciò, può avere espletato correttamente il proprio incarico, senza esorbitare dai limiti delle sue facoltà. Così pure, non è nulla la sentenza se, pur avendo il consulente invaso la sfera riservata al giudice, questi abbia deciso correttamente, recependo dalla consulenza quanto era legittimo recepire ed esercitando la "potestas iudicandi" a lui riservata. (V 414/87, mass n 450876; (V 250/85, mass n 438474).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)