Sez. L, Sentenza n. 13296 del 27/11/1999 (Rv. 531604 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Eventi lesivi occasionati da "scherzi" dei colleghi - Indennizzabilità - Presupposti - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE
Elemento costitutivo dell'infortunio indennizzabile è l'occasione di lavoro, la quale sussiste ogniqualvolta l'evento lesivo risulti ricollegabile, in modo non meramente marginale, all'esposizione dell'infortunato al rischio indotto dagli elementi (inerenti all'ambiente, alle macchine o alle persone) costituenti le condizioni oggettive dell'attività protetta; conseguentemente sono indennizzabili tutti quegli eventi che ledono l'integrità fisica del lavoratore per effetto di condotte imprudenti, negligenti o prive di qualsiasi perizia professionale messe in atto dai colleghi nello svolgimento delle loro mansioni, e, quindi, anche di quei comportamenti che, seppure sorti per scherzo, hanno cagionato - in ragione della mancanza della necessaria avvedutezza dei loro autori - danni alla persona del lavoratore (nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la rendita ai superstiti di un lavoratore, autista di un furgone quotidianamente scortato da una guardia giurata armata, deceduto a seguito della ferita d'arma da fuoco procuratagli dalla condotta colposa del collega nell'uso della medesima).
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)