Sez. L, Sentenza n. 774 del 28/01/1999 (Rv. 522721 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Indennizzabilità dell'infortunio - Estremi - Fattispecie relativa a dipendente, in precedenza aggredito e minacciato per la sua attività di addetto agli ordini di acquisto, attinto da colpi di arma da fuoco tornando, alla guida della propria vettura, alla propria abitazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE
Requisito indispensabile per l'indennizzabilità dell'infortunio, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è la sussistenza della causa o, almeno, dell'occasione di lavoro, è cioè che fra la prestazione lavorativa e l'evento vi sia un nesso di derivazione eziologica quanto meno mediata ed indiretta, essendo l'evento dipendente dal rischio inerente all'attività lavorativa o connesso al compimento di tale attività. (Nella specie, la S.C., esclusa la configurabilità dell'infortunio in itinere, ha confermato la sentenza, che aveva affermato l'indennizzabilità dell'infortunio occorso a dipendente attinto da colpi di arma da fuoco mentre a bordo della propria vettura faceva ritorno alla sua abitazione, il quale era stato in precedenza aggredito e minacciato per la sua attività di addetto agli ordini di acquisto perché "non lasciava vivere altri candidati alle forniture").
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)