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Sez. L, Sentenza n. 774 del 28/01/1999 (Rv. 522721 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Indennizzabilità dell'infortunio - Estremi - Fattispecie relativa a dipendente, in precedenza aggredito e minacciato per la sua attività di addetto agli ordini di acquisto, attinto da colpi di arma da fuoco tornando, alla guida della propria vettura, alla propria abitazione.
Stato
decisa il 1999-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522721-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE

Requisito indispensabile per l'indennizzabilità dell'infortunio, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è la sussistenza della causa o, almeno, dell'occasione di lavoro, è cioè che fra la prestazione lavorativa e l'evento vi sia un nesso di derivazione eziologica quanto meno mediata ed indiretta, essendo l'evento dipendente dal rischio inerente all'attività lavorativa o connesso al compimento di tale attività. (Nella specie, la S.C., esclusa la configurabilità dell'infortunio in itinere, ha confermato la sentenza, che aveva affermato l'indennizzabilità dell'infortunio occorso a dipendente attinto da colpi di arma da fuoco mentre a bordo della propria vettura faceva ritorno alla sua abitazione, il quale era stato in precedenza aggredito e minacciato per la sua attività di addetto agli ordini di acquisto perché "non lasciava vivere altri candidati alle forniture").

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)