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Sez. 1, Ordinanza n. 1867 del 30/11/1973 Cc. (dep. 08/03/1974) Rv. 126408 - 01

RECIDIVA - CONTESTAZIONE - RIABILITAZIONE - MAGGIORE TERMINE PER I RECIDIVI - NECESSITA CHE LA RECIDIVA SIA CONTESTATA. *
Stato
decisa il 1973-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126408-01

RECIDIVA - CONTESTAZIONE - RIABILITAZIONE - MAGGIORE TERMINE PER I RECIDIVI - NECESSITA CHE LA RECIDIVA SIA CONTESTATA. *

Pur essendo la recidiva una circostanza inerente alla persona del colpevole, della stessa, facoltativa od obbligatoria, in tanto puo tenersi conto in quanto risulti contestata e ritenuta nella sentenza di condanna, sia ai fini dell'aggravamento della pena, nella fase di cognizione, sia ad ogni altro effetto, nella fase di esecuzione, e, di conseguenza, anche per il decorso del maggior termine per la riabilitazione. *

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 178, Cod. Pen. art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)