Sez. 3, Sentenza n. 5957 del 21/11/1984 (Rv. 437624 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
Ai fini della prova liberatoria richiesta dall'art. 2048 cod. civ., i genitori - la cui responsabilità non è esclusa nel caso in cui il fatto dannoso causato dal figlio minore sia avvenuto fuori della sfera del loro controllo - debbono dimostrare non soltanto di avere impartito al minore una educazione consona alle sue condizioni familiari e sociali, ma di averne vigilato la condotta in maniera adeguata, anche al fine di prevenire difetti come l'imprudenza e la leggerezza che il fatto del minore ha rivelato. (nella specie i genitori, pur essendone a conoscenza, non avevano impedito che il figlio minore giocasse con un arco rudimentale, scagliando frecce, una delle quali aveva colpito altro minore presente in un cortile condominiale). (Conf 3726/84, mass n 435714; (Conf 3977/83, mass n 428912; (Conf 5465/78, mass n 395237).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)