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Sez. 6, Sentenza n. 7 del 07/01/1997 Cc. (dep. 04/03/1997) Rv. 207362 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Presentazione di copie "informali" di atti - Ammissibilità - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1997-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207362-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO

A sostegno di una richiesta di misura cautelare personale possono essere presentate dal pubblico ministero copie "informali" di atti. Invero nel nostro sistema processuale penale nessuna norma richiede certificazione ufficiale di conformità delle copie ed al contrario vige il principio della libertà della prova sia per i fatti-reato sia per gli atti del processo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)