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Sez. 3 - , Sentenza n. 26522 del 09/11/2017 (Rv. 646466 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Divieto di assunzione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti in grado di appello ex art. 345, comma 3, c.p.c., (nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 in vigore dall’11 ottobre 2012) - Carattere della indispensabilità - Irrilevanza - Mancata produzione in primo grado per causa non imputabile alla parte - Valutazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646466-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l’"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ammesso in appello la produzione di documenti nuovi, costituiti da relate di notificazione degli avvisi di accertamento, che le parti convenute, rimaste contumaci in primo grado, avrebbero potuto tempestivamente depositare in quel grado di giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)