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Sez. 3, Sentenza n. 10911 del 07/08/2001 (Rv. 548862 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE | Reiezione della domanda per motivi di rito - Soccombenza - Sussistenza - Eccezione di incompetenza per materia - Accoglimento per ragioni diverse da quelle dedotte - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548862-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE

Agli effetti del regolamento delle spese processuali la soccombenza può essere determinata, anziché da ragioni di merito, da ragioni di carattere processuale tra cui l'incompetenza del giudice adito. Ad un tale riguardo, ai fini della soccombenza sulla questione relativa alla competenza per materia, non rileva che l'eccezione venga accolta in base ad argomenti e motivi differenti da quelli svolti dalla parte che l'ha sollevata, trattandosi di incompetenza rilevabile d'ufficio e derivando la soccombenza dall'aver l'attore adito un giudice incompetente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)