Sez. L, Sentenza n. 7389 del 09/08/1996 (Rv. 499129 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE | Riferimento a ragioni di carattere processuali anziché di merito - Sufficienza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE
Agli effetti del regolamento delle spese processuali, la soccombenza ben può essere determinata, anziché da ragioni di merito, dall'avere la parte attrice adito un giudice privo di giurisdizione o di competenza, essendovi pure in tal caso il mancato accoglimento della domanda, ancorché per un impedimento di carattere processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)