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Sez. L, Sentenza n. 7389 del 09/08/1996 (Rv. 499129 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE | Riferimento a ragioni di carattere processuali anziché di merito - Sufficienza.
Stato
decisa il 1996-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499129-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE

Agli effetti del regolamento delle spese processuali, la soccombenza ben può essere determinata, anziché da ragioni di merito, dall'avere la parte attrice adito un giudice privo di giurisdizione o di competenza, essendovi pure in tal caso il mancato accoglimento della domanda, ancorché per un impedimento di carattere processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)