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Sez. 1, Sentenza n. 9512 del 08/09/1999 (Rv. 529726 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE | Reiezione della domanda per motivi di rito (incompetenza) - Soccombenza - Sussistenza - Eccezione di incompetenza per materia - Accoglimento in base a ragioni diverse da quelle dedotte - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529726-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE

Agli effetti del regolamento delle spese processuali la soccombenza può essere determinata, anziché da ragioni di merito, da ragioni di carattere processuale tra cui l'incompetenza del giudice adito; ai fini della soccombenza sulla questione relativa alla competenza per materia, non rileva che l'eccezione venga accolta in base ad argomenti e motivi differenti da quelli svolti dalla parte che l'ha sollevata, trattandosi di incompetenza rilevabile d'ufficio e derivando la soccombenza dall'aver l'attore adito un giudice incompetente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)