Sez. L, Sentenza n. 15486 del 11/07/2007 (Rv. 598721 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidità civile - Pensione di inabilità e assegno di invalidità - Onere dell'allegazione del requisito reddituale - Generica indicazione - Onere di contestazione dell'Amministrazione - Insussistenza - Conseguenze.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In controversia per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità ai sensi della legge n. 118 del 1971 il giudice di merito è tenuto a verificare il requisito della non occupazione dell'istante, pur in mancanza di specifica contestazione dell'amministrazione, ove l'istante stesso non abbia precisato la natura dei redditi percepiti. Infatti, la P.A., convenuta nel giudizio per il pagamento di prestazioni di invalidità civile, ha l'onere di contestare specificamente il possesso del requisito reddituale richiesto per beneficiare delle prestazioni solo ove il ricorrente abbia allegato e provato specificamente la sua situazione reddituale, indicando i redditi percepiti e precisando la loro natura, mentre resta irrilevante sul piano processuale la non contestazione ove l'indicazione dei redditi fatta dal ricorrente sia generica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 416
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)