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Sez. 5, Sentenza n. 16083 del 22/12/2000 (Rv. 542852 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Avviso di liquidazione - Impugnazione in conseguenza della intervenuta declaratoria di nullità dell'atto - Compravendita con patto di riscatto - Nullità - Dichiarazione perché dissimulante un mutuo con patto commissorio - Relativa sentenza - Efficacia vincolante, sul punto della simulazione, per l'amministrazione finanziaria rimasta estranea la giudizio e per il giudice tributario - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542852-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI

In tema di imposta di registro e nella ipotesi di impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta, perché ritenuta non più dovuta in conseguenza della intervenuta declaratoria di nullità dell'atto con sentenza passata in giudicato, il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della nullità di un contratto di compravendita con patto di riscatto perché dissimulante un contratto di mutuo con patto commissorio, emessa a seguito di giudizio cui l'amministrazione finanziaria sia rimasta estranea, non svolge, sul punto della simulazione, alcuna efficacia vincolante e, quindi, non impedisce all'amministrazione finanziaria stessa ed al giudice tributario di accertare se detto contratto dissimuli un mutuo con patto commissorio, ovvero costituisca un mezzo per eludere l'applicazione dell'art. 2744 cod. civ..

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)