Sez. 5, Sentenza n. 7812 del 08/06/2000 (Rv. 537416 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - NULLITÀ ED ANNULLABILITÀ DELL'ATTO - IN GENERE | Imposta pagata a seguito di atto poi dichiarato nullo - Restituzione - Diritto - Momento genetico - Formazione del giudicato di nullità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - NULLITÀ ED ANNULLABILITÀ DELL'ATTO - IN GENERE
In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, il diritto alla restituzione dell'imposta pagata a seguito di un atto, poi dichiarato nullo, non sorge nel momento del pagamento dell'imposta, ma in quello della formazione del giudicato di nullità.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 36 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 38, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)