Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26784 del 13/12/2011 (Rv. 620672 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Termini di notificazione del ricorso - D.m. di proroga dei termini - Disciplina di cui all'art. 372 cod. proc. civ. - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
Nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, il decreto del Ministro della Giustizia, che, attestando il periodo di mancato funzionamento di un pubblico ufficio, disponga la proroga dei termini per la notificazione del ricorso, deve essere prodotto nel rispetto delle regole che valgono per i documenti il cui deposito è ammissibile in sede di legittimità, ed in particolare della disposizione di cui all'art. 372 cod. proc. civ., il quale impone di notificare ai controinteressati l'elenco dei documenti prodotti, poiché esso ha natura di atto amministrativo meramente ricognitivo delle circostanze a cui la legge ricollega la proroga, come tale privo di valore normativo e perciò sottratto all'operatività del principio "iura novit curia".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)