Sez. 5, Sentenza n. 16434 del 05/08/2015 (Rv. 636611 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Finanziamenti e sovvenzioni pubbliche - Agevolazioni a favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese - Contributi in conto impianti in virtù del d.l. n. 415 del 1992 - Sopravvenienze attive - Esclusione - Deducibilità - Modalità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE
In tema di determinazione del reddito d'impresa, i contributi in conto impianti e, cioè, destinati all'acquisto o costruzione di beni strumentali, erogati in virtù del d.l. n. 415 del 1992, convertito con modificazioni nella legge n. 488 del 1992, secondo la formulazione dell'art. 55 (ora 88) del d.P.R. n. 917 del 1986, vigente a partire dal 1° gennaio 1998, non sono configurabili come sopravvenienze attive e concorrono alla formazione del reddito nella stessa misura in cui il costo dei beni ammortizzabili, cui fanno riferimento, vi confluisce sotto forma di quote di ammortamento deducibili.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/10/1992 num. 415 CORTE COST., Legge 19/12/1992 num. 488 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 21, DM Industria Commercio e Artigianato 20/10/1995, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)