Sez. U, Ordinanza n. 15618 del 10/07/2006 (Rv. 592848 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Finanziamenti e sovvenzioni pubbliche - Agevolazioni a favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese ex d. l. n. 415 del 1991 - Procedimento di erogazione del contributo disciplinato con regolamento reso col d.m. n. 527 del 1995 - "Concessione provvisoria" - Provvedimento attributivo del beneficio, ancorché revocabile o riducibile - Diritto soggettivo dell'impresa al finanziamento - Sussistenza - Fondamento - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
In tema di sovvenzioni e finanziamenti erogati dalla P.A. a privati, il procedimento per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni a favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese previste dal d.l. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito in legge 19 dicembre 1992, n. 488, è regolato dal d.m. 20 ottobre 1995, n. 527, che, nel prevedere all'art. 6, comma 7, la "concessione provvisoria" del contributo - erogato con le modalità di cui all'art. 7 e revocabile ai sensi dell'art. 8 -, stabilisce che all'esito della "documentazione definitiva" di spesa inviata dall'impresa e trasmessa dalle banche concessionarie al Ministero dell'industria (oggi, delle attività produttive), l'amministrazione provveda alla cd. concessione definitiva, disciplinata dal successivo art. 10. L'atto di concessione qualificata come "provvisoria" dal detto regolamento, all'esito della graduatoria fra le imprese richiedenti, già crea un credito dell'impresa al contributo, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall'amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di una siffatta concessione, un diritto dell'impresa al finanziamento, sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario, ancorché possa aversi revoca del finanziamento stesso, entro i limiti fissati dal regolamento, o riduzione (come nella specie), in rapporto a spese non ammissibili, revoca o riduzione che si esprimono, dunque, in atti nei quali la p.a. non esercita discrezionalità alcuna, dovendosi soltanto uniformare ai principi vincolanti della normativa vigente.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/10/1992 num. 415 CORTE COST., Legge 19/12/1992 num. 488 CORTE COST., Decr. Minist. Industria Commercio e Artigianato 20/10/1995 num. 527 art. 6, Decr. Minist. Industria Commercio e Artigianato 20/10/1995 num. 527 art. 7, Decr. Minist. Industria Commercio e Artigianato 20/10/1995 num. 527 art. 8, Decr. Minist. Industria Commercio e Artigianato 20/10/1995 num. 527 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)