Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8958 del 29/03/2019 (Rv. 653394 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Concessionario per la riscossione - Procedimento per il recupero di contributi previdenziali - Obbligo di versamento ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità - Esonero ex art. 48 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede, nell'ipotesi di integrale infondatezza o inammissibilità dell'impugnazione, che la parte che l'ha proposta sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, si applica anche al concessionario per la riscossione nei procedimenti in tema di contributi previdenziali, poiché l'esonero previsto dall'art. 48 del d.P.R. n. 602 del 1973 è dettato con specifico riferimento al recupero delle tasse e dei diritti per atti giudiziari nei procedimenti di riscossione coattiva delle imposte sul reddito e non introduce una deroga di carattere generale in favore del concessionario alla disciplina in tema di contributo unificato.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)