Sez. L - , Ordinanza n. 29424 del 13/11/2019 (Rv. 655711 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Condanna al pagamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Natura amministrativa - Conseguenze - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
La declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione del'integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non ha natura di condanna - non riguardando l'oggetto del contendere tra le parti in causa - bensì la funzione di agevolare l'accertamento amministrativo; pertanto, tale dichiarazione non preclude la contestazione nelle competenti sedi da parte dell'amministrazione ovvero del privato, ma non può formare oggetto di impugnazione. (Nella specie è stato ritenuto inammissibile il motivo di ricorso inteso a censurare la statuizione di condanna al raddoppio del contributo per ammissione al gratuito patrocinio).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)