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Sez. 3 - , Sentenza n. 26907 del 24/10/2018 (Rv. 651141 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO PER MULTA - ESENZIONE - RICORSO NELL'INTERESSE DELLO STATO | Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Dovere del giudice di dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato - Portata - Attestazione dell’emissione di sentenza di improcedibilità, inammissibilità o reiezione integrale dell’impugnazione - Sussistenza - Dichiarazione di debenza della doppia contribuzione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651141-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO PER MULTA - ESENZIONE - RICORSO NELL'INTERESSE DELLO STATO

In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non impone al giudice di dichiarare, oltre alla ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilita` o improcedibilita` dell'impugnazione, anche se la parte, in dipendenza di tale esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo, essendo tale accertamento rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)