Sez. 1, Sentenza n. 2667 del 10/01/2005 Cc. (dep. 27/01/2005) Rv. 230870 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - scelta delle misure (criteri) | Applicazione contestuale ad una sentenza di condanna - Giudice d'appello - Applicazione sulla base della sentenza di condanna di primo grado - Previsione espressa di applicazione della misura contestuale alla condanna - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - scelta delle misure (criteri)
Il giudice d'appello può disporre, prima della pronuncia della sentenza, l'applicazione di una misura cautelare personale ai sensi dell'art. 275 comma primo-bis cod. proc. pen. a seguito della condanna inflitta all'imputato con la sentenza di primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 1 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 n. 3, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)