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Sez. 6, Sentenza n. 14223 del 19/01/2005 Cc. (dep. 15/04/2005) Rv. 231377 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - condizioni di applicabilità - IN GENERE | Previsione espressa di applicazione della misura contestualmente alla condanna - Preclusione per l'applicazione successiva - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231377-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - condizioni di applicabilità - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, la norma di cui al comma primo-bis dell'art. 275 cod. proc. pen. (secondo cui, contestualmente alla sentenza di condanna, il giudice verifica se, a seguito della sentenza stessa, sussista il rischio di fuga o di reiterazione di condotte criminose, tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti) implica che il giudice, in caso di richiesta cautelare del P.M., debba effettuare al momento della condanna una valutazione tempestiva ed orientata dai particolari criteri descritti nella disposizione, ma non vale a precludere la possibilità di un provvedimento adottato, sulla base dei medesimi presupposti, in epoca successiva alla sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 1 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)