Sez. 2, Sentenza n. 845 del 31/01/1983 (Rv. 425602 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE DELLA COMUNE VOLONTÀ MANIFESTATA DALLE PARTI - NECESSITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - ACCERTAMENTO - VALUTAZIONE DELLA COMUNE VOLONTÀ MANIFESTATA DALLE PARTI - NECESSITÀ.*
Il termine contrattuale di adempimento, ove non debba considerarsi essenziale, obbiettivamente, per la particolare natura della prestazione, può ritenersi tale esclusivamente in relazione alla comune volontà manifestata dalle parti, sia pure con formule non sacramentali, al momento della conclusione del contratto, la quale può essere ricostruita anche attraverso il loro comportamento posteriore, da valutare però complessivamente, e non in riferimento alla sola parte che sostenga l'essenzialità del termine entro cui la prestazione le era dovuta, senza tener conto del comportamento dell'altra parte. (V 3874/80, mass n 407741; (V 367/79, mass n 396465; (V 211/79, mass n 396280).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)