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Sez. 2, Sentenza n. 367 del 18/01/1979 (Rv. 396465 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396465-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il termine per l'adempimento puo ritenersi essenziale, ai sensi ed agli effetti di cui all'art 1457 cod civ, solo quando risulti inequivocamente la volonta delle parti di ritenere perduta l'utilita economica del contratto con il vano decorso del termine medesimo. La relativa indagine, da condursi alla stregua delle espressioni usate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, e come tale insindacabile in Sede di legittimita, ove fondato su motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (V 534/75, mass n 373840; (V 2260/71, mass n 353097).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)