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Sez. 1, Sentenza n. 30067 del 29/12/2011 (Rv. 620998 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - INESISTENZA | Sentenza emessa nei confronti delle parti del processo ma con motivazione e dispositivo relativi ad altri soggetti e diversa causa - Insanabile nullità equiparabile all'inesistenza - Fondamento - Rimedi esperibili - Rinnovabilità - Possibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620998-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - INESISTENZA

La cd. inesistenza giuridica o nullità radicale di un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio, nella specie una sentenza della Corte di cassazione emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa riguardante altri soggetti, in quanto non coperta dal giudicato formale, può essere fatta valere anche al di fuori dell'impugnazione nello stesso processo, con un'autonoma azione di accertamento, con la conseguenza che il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente può procedere alla sua rinnovazione, senza sanarla, e dunque emanando un atto valido. (Affermando detto principio, la S.C. ha ritenuto di procedere, in quanto investita della potestà di decidere, alla nuova deliberazione ed alla redazione di nuova sentenza, previa rifissazione, da parte del Presidente della Sezione, della udienza di discussione del ricorso innanzi al medesimo collegio avanti al quale la causa era stata discussa prima della pubblicazione della pronuncia affetta dalla citata nullità radicale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)