Sez. L, Sentenza n. 5654 del 11/06/1990 (Rv. 467647 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - INCLUSIONE DI UN COMPENSO NELLA RETRIBUZIONE NORMALE ASSUNTA COME BASE DI COMPUTO DELLE COMPETENZE INDIRETTE - PRESUPPOSTO - CONTINUATIVITÀ DI DETTO COMPENSO - ACCERTAMENTO - CRITERI - EX ANTE - NECESSITÀ - ESTREMI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - INCLUSIONE DI UN COMPENSO NELLA RETRIBUZIONE NORMALE ASSUNTA COME BASE DI COMPUTO DELLE COMPETENZE INDIRETTE - PRESUPPOSTO - CONTINUATIVITÀ DI DETTO COMPENSO - ACCERTAMENTO - CRITERI - EX ANTE - NECESSITÀ - ESTREMI.*
Con riguardo ad istituti retributivi indiretti il cui importo, in Mancanza di una regola legale di onnicomprensività, debba essere determinato alla stregua della retribuzione normale definita dalla disciplina collettiva (nella specie, art. 6 C.C.n.L. del 1976 per gli autoferrotranvieri), la continuatività di un compenso (nella specie, per lavoro notturno), ai fini dell'inclusione di esso nella retribuzione predetta, deve essere accertata ex ante e non già ex post e, quindi, con riferimento alla sussistenza o no di una previsione astratta di sua corresponsione e non già alla stregua della continuatività in concreto della sua erogazione. (V 5421/88, mass n 460045; (V 5324/88, mass n 459977).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)