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Sez. L, Sentenza n. 7338 del 10/12/1986 (Rv. 449394 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO - "IUSSU IUDICIS" - NOTIFICAZIONI - ONERE DELLA CANCELLERIA - CONSEGUENZE - NOTIFICAZIONE AL TERZO DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE E DEGLI ATTI DI CAUSA - TERMINE - INOSSERVANZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - ESCLUSIONE - FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1986-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449394-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO - "IUSSU IUDICIS" - NOTIFICAZIONI - ONERE DELLA CANCELLERIA - CONSEGUENZE - NOTIFICAZIONE AL TERZO DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE E DEGLI ATTI DI CAUSA - TERMINE - INOSSERVANZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - ESCLUSIONE - FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE - OBBLIGO DEL GIUDICE.*

In ipotesi di chiamata del terzo "jussu judicis" nel rito del lavoro, in cui è previsto - a differenza del rito ordinario - che alle notificazioni necessarie deve provvedere la cancelleria e non già la parte, non trova applicazione il disposto dell'art. 102 cod. proc. civ. che prevede l'Estinzione del processo, né quella dello art. 270 cod. proc. civ. che contempla la cancellazione della causa dal ruolo se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo. Pertanto la conseguenza della mancata tempestiva notifica al terzo del provvedimento del giudice e degli Atti di causa ad opera sia dell'ufficio che della parte interessata comporta soltanto l'Obbligo per il giudice di fissare un nuovo termine per il compimento degli Atti omessi. (V 2335/85, mass n 440205; (V 1926/85, mass n 439837).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 270, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)