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Sez. L, Sentenza n. 11450 del 03/11/1995 (Rv. 494513 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici della medicina generale - Limite di età dei settanta anni ex art. 11, lett. a), d.P.R. n. 314 del 1990 - Contrasto con l'inesistenza di limiti di età per lo svolgimento di attività professionali - Esclusione - Assenza -Previsione espressa di limiti età nell'art. 48 legge n. 833 del 1978 - Irrilevanza - Perseguimento delle finalità del servizio sanitario - Sussistenza - Trattamento di maggior favore rispetto alle previsioni dell'art. 2237 cod. civ. - Configurabilità - Illegittimità del limite di età - Esclusione - Diritto acquisito in base a convenzioni precedenti - Configurabilità - Esclusione - Rilevanza generale della norma transitoria prevedente ipotesi di deroga al limite di età - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494513-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

L'art. 11, lett. a), del d.P.R. 28 settembre 1990 n. 314 di attuazione di accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti tra servizio sanitario nazionale e medici della medicina generale, che prevede per i medici il limite di età dei settanta anni, non è in contrasto con la facoltà dei professionisti di svolgere la loro attività professionale oltre il settantesimo anno, poiché ha per oggetto l'attività in regime di convenzionamento, mentre non ha rilievo in genere sull'esercizio della libera professione, del resto accessibile ai medici anche in attualità di rapporto convenzionale con il servizio sanitario. La previsione di tale limite neanche è in contrasto con l'art. 48 della legge n. 833 del 1978, che, nel disciplinare la fonte normativa secondaria destinata a realizzare "l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale sull'intero territorio nazionale", non ha considerato espressamente la possibile previsione di limiti di età. Infatti la previsione del limite dei settanta anni di età non solo si ricollega a generali esigenze connesse con lo svolgimento del servizio sanitario nazionale (nel quadro delle finalità organizzatorie con tipiche connotazioni pubblicistiche di detta regolamentazione uniforme, ulteriormente rafforzate dai d.lg. n.502 del 1992 e n. 517 del 1993, che mirano a un pieno coinvolgimento funzionale del sanitario convenzionato), e non pone una disparità rispetto al trattamento riservato a settori analoghi del pubblico impiego riguardanti la sanità, ma anche si evidenzia come di maggior favore, se posta a confronto con la regola generale del libero recesso "ad nutum" vigente per i rapporti di lavoro autonomo (art. 2237 cod. civ.). E in relazione ai medici i cui rapporti convenzionali abbiano avuto inizio nella vigenza di normative che non prevedevano il limite di età, deve escludersi la configurabilità di un diritto acquisito alla prosecuzione dei rapporti a tempo indeterminato senza limiti di età, considerato non solo che nello stesso lavoro subordinato il contratto collettivo successivo può stabilire una diversa disciplina, anche peggiorativa, degli istituti contrattuali, ma anche che ogni precedente convenzione ha avuto efficacia triennale e a seguito di ogni rinnovo è stata prevista la necessità per i medici di presentare una nuova domanda, implicante l'accettazione delle nuove condizioni. Inoltre, la norma generale posta dall'art. 11 del d.P.R. n. 314/1990 non può in genere essere disapplicata in base alla norma transitoria che in determinati casi, in relazione ad impedimenti nell'applicazione dell'art. 11, prevede una deroga al limite di età, in riferimento però a un massimale di soli 500 pazienti (nella specie, non era in questione la specifica applicabilità al ricorrente della norma di deroga).

Riferimenti normativi: DPR 28/09/1990 num. 314 art. 11, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)