diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3460 del 21/10/1975 (Rv. 377626 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - PERSONALE DEL BANCO DI SICILIA - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LIMITI - ATTI RELATIVI ALLA CARRIERA ED ALLA ASSEGNAZIONE DI SEDI E DI FUNZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1975-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377626-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - PERSONALE DEL BANCO DI SICILIA - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LIMITI - ATTI RELATIVI ALLA CARRIERA ED ALLA ASSEGNAZIONE DI SEDI E DI FUNZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

In materia di impiego con ente pubblico economico, qual'e il Banco di Sicilia, sussiste la giurisdizione ordinaria, a meno che non si controverta sulla legittimita di provvedimenti emanati dall'ente nell'Esercizio del suo potere d'organizzazione, ossia incidenti su interessi legittimi. Tra questi non rientrano gli Atti con i quali l'ente dispone in ordine alla carriera ed all'assegnazione di sedi e di funzioni ai dipendenti, Atti che, per rientrare nel potere d'organizzazione di qualsiasi imprenditore privato, possono dare luogo solo a controversie conoscibili dal giudice ordinario. (V 1384/73, mass n 364044).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)