Sez. U, Sentenza n. 1384 del 16/05/1973 (Rv. 364044 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - BANCO DI SICILIA - NATURA - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LIMITI - CONTROVERSIA SUL COMPUTO DELL'INDENNITA DI ANZIANITA E SULLA QUALIFICA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - BANCO DI SICILIA - NATURA - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LIMITI - CONTROVERSIA SUL COMPUTO DELL'INDENNITA DI ANZIANITA E SULLA QUALIFICA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Il Banco di Sicilia ha natura di ente pubblico economico, in quanto svolge, nei diversi settori creditizi, attivita economica a fini di lucro e in regime di libera concorrenza. Conseguentemente, le controversie aventi ad oggetto rapporti di lavoro o di impiego dei dipendenti del Banco sono devolute, anche dopo la soppressione dell'ordinamento sindacale corporativo, alla Competenza giurisdizionale del giudice ordinario. Restano, tuttavia, riservate al giudice amministrativo le controversie derivanti da provvedimenti amministrativi speciali di applicazione di norme regolamentari con le quali sia stato esercitato dal Banco il potere di disporre della propria organizzazione, dato che, in simili casi, assumendo prevalenza l'aspetto discrezionale del potere esercitato in relazione alle finalita d'ordine pubblico perseguite, i diritti soggettivi derivanti da quei rapporti degradano ad interessi legittimi. Nel caso in cui controverta circa il computo dell'anzianita e la esatta qualifica spettante a un dipendente ai fini della Determinazione dello stipendio e del trattamento spettantigli, il provvedimento richiesto non implica l'Esercizio di alcun potere discrezionale da parte del Banco che, in relazione a simili vicende del rapporto, viene a trovarsi vincolato - come un qualsiasi imprenditore privato - alla precostituita regolamentazione del rapporto medesimo, dal quale scaturiscono diritti soggettivi e corrispondenti obblighi di natura privatistica per entrambe le parti; con la conseguenza che la controversia rientra nella sfera giurisdizionale del giudice ordinario. (V 1698/71, mass n 352154 e n 352157).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)