Sez. 3, Sentenza n. 14720 del 06/03/2008 Ud. (dep. 09/04/2008) Rv. 239970 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - Reato previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000 - Configurabilità - Individuazione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è necessario, sotto il profilo psicologico, il dolo specifico (ovvero il fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito tributario) e, sotto il profilo materiale, una condotta fraudolenta atta a vanificare l'esito dell'esecuzione tributaria coattiva la quale non configura un presupposto della condotta, in quanto è prevista dalla legge solo come evenienza futura che la condotta, idonea, tende a neutralizzare.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)