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Sez. 5, Sentenza n. 24972 del 24/11/2006 (Rv. 594224 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - AVVISO | Omessa comunicazione al contribuente - Accertamento da parte della commissione regionale - Mancata rimessione della causa alla commissione provinciale - Rimessione in termini per la produzione dei documenti - Decisione nel merito - Conseguenze - Cassazione della sentenza con rinvio al giudice di appello - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594224-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - AVVISO

In tema di contenzioso tributario, qualora la commissione tributaria regionale, dopo aver accertato la mancata comunicazione dell'avviso di trattazione della controversia in primo grado, invece di disporre la rimessione della causa alla commissione tributaria provinciale, come previsto dall'art. 59, comma primo, lettera b), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, abbia consentito al contribuente di produrre la documentazione posta a fondamento del ricorso, decidendo poi la causa nel merito, l'intervenuta regolarizzazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado, con possibilità per il contribuente di esplicitare tutte le proprie difese, non consente alla Corte di cassazione di annullare la sentenza di appello con riferimento all'iniziale vizio che inficiava la sentenza di primo grado, posto che la cassazione con rinvio, ai sensi dell'art. 383, primo comma, cod. proc. civ., è prevista soltanto al fine di consentire una valutazione di merito, nella specie ampiamente espletata ed adeguatamente motivata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)