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Sez. 2, Sentenza n. 4571 del 06/07/1983 (Rv. 429447 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - PROVA - ONERE A CARICO DEL QUERELANTE - PRESUNZIONI - UTILIZZABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429447-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - PROVA - ONERE A CARICO DEL QUERELANTE - PRESUNZIONI - UTILIZZABILITÀ.*

Nel giudizio di falso, la prova della falsità del documento impugnato con l'apposita querela deve essere fornita dal querelante, che può valersi di ogni mezzo ordinario di prova, e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento del documento fuori di qualsiasi intesa, con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo autore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)