Sez. 2, Sentenza n. 4571 del 06/07/1983 (Rv. 429447 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - PROVA - ONERE A CARICO DEL QUERELANTE - PRESUNZIONI - UTILIZZABILITÀ.*
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - PROVA - ONERE A CARICO DEL QUERELANTE - PRESUNZIONI - UTILIZZABILITÀ.*
Nel giudizio di falso, la prova della falsità del documento impugnato con l'apposita querela deve essere fornita dal querelante, che può valersi di ogni mezzo ordinario di prova, e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento del documento fuori di qualsiasi intesa, con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo autore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)