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Sez. U, Sentenza n. 5626 del 19/06/1996 (Rv. 498163 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni proposta dal dipendente nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza - Danni conseguenti a responsabilità extracontrattuale - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1996-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498163-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della domanda di risarcimento danni proposta dal pubblico dipendente contro l'Amministrazione, la cui ragione sia costituita dalla responsabilità per fatto illecito, se questa dipenda dalla violazione di doveri che incombono sulla pubblica amministrazione, come su ogni altro soggetto, verso la generalità delle persone e ne risultino lesi diritti che non derivano dal rapporto di pubblico impiego, com'è nel caso in cui il diritto leso sia quello all'integrità personale (nella specie, lesioni personali subite dal dipendente in un sinistro stradale incorsogli mentre era trasportato su auto di servizio per motivi di ufficio).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 29/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)