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Sez. U, Sentenza n. 900 del 14/12/1999 (Rv. 532157 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni da lesione dell'integrità fisica - Proposta da pubblico dipendente - Sussistenza sul rapporto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Anche dopo il D.Lgs. n. 29 del 1993 - Condizione - Criterio di riparto della giurisdizione su detta domanda - Considerazione del "petitum sostanziale" - Invocazione di responsabilità contrattuale - Giurisdizione del giudice amministrativo - Invocazione di responsabilità extracontrattuale - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532157-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Con riferimento alla controversia instaurata per ottenere il risarcimento di asseriti danni subiti alla propria integrità fisica, da un soggetto legato da un rapporto di pubblico impiego (nella specie un professore ordinario presso una facoltà di universitaria), sottratto, per il disposto dell'art. 2, quinto comma, del D.Lgs. n. 29 del 1993, alla cosiddetta privatizzazione, e, quindi, non devoluto alla giurisdizione ordinaria, ma conservato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 68, quarto comma dello stesso D.Lgs. (come sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998), l'individuazione della giurisdizione deve avvenire alla stregua di un criterio, in base al quale, se la pretesa risarcitoria costituente il cosiddetto "petitum sostanziale" si fonda sulla invocazione di una responsabilità contrattuale, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se la pretesa si fonda sull'invocazione di una responsabilità extracontrattuale, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto in tal caso la pretesa non trae titolo dal rapporto di pubblico impiego, bensì dalla violazione di un diritto assoluto, quale quello alla vita ed all'integrità fisica, rispetto al quale la tutela discende direttamente dal principio del "neminem laedere", il quale preesiste agli obblighi della Pubblica Amministrazione inerenti al rapporto di pubblico impiego e dà luogo ad una tutela del tutto autonoma, riguardo alla quale quel rapporto assume il valore di presupposto estrinseco ed occasionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 2 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)