Sez. L, Sentenza n. 2901 del 02/07/1977 (Rv. 386472 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - ETA DELL'ASSICURATO - RELATIVA INDAGINE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - ETA DELL'ASSICURATO - RELATIVA INDAGINE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
In tema di pensione d'invalidita, il cui riconoscimento postula l'esistenza di infermita rilevanti ed obiettive, tali da determinare una compromissione delle capacita lavorative anticipata rispetto a quella derivante dal normale processo di senescenza, l'indagine sull'eta dell'assicurato assume rilievo esclusivamente sussidiario, quale elemento soggettivo concorrente al fine della Determinazione della concreta riduzione della capacita di guadagno, e, pertanto, si rende necessaria solo ove siano state riscontrate infermita invalidanti in misura prossima alla percentuale prevista per il diritto a pensione. (V 4518/76, mass n 383239; (V 2457/75, mass n 376347).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)