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Sez. 1, Ordinanza n. 11010 del 25/05/2005 (Rv. 581052 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO | Ricusazione - Sospensione del processo a seguito della proposizione dell'istanza - Termine finale dell'effetto sospensivo - Coincidenza con la emanazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione - Ripristino della sospensione per effetto dell'impugnazione, con ricorso straordinario per cassazione, della detta ordinanza di rigetto - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581052-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO

L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, in quanto essa, pur avendo natura decisoria, manca del carattere della definitività; pertanto, la suddetta ordinanza, reiettiva dell'istanza di ricusazione, segna automaticamente anche il "dies ad quem" dell'effetto sospensivo, ricollegato alla proposizione di quell'istanza dall'ultimo comma dell'art. 52 cod. proc. civ., effetto che non può essere ripristinato dalla proposizione "inutiliter" di un inammissibile ricorso "ex" art. 111 Cost. avverso il provvedimento che ha deciso sulla ricusazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)