Sez. 3, Sentenza n. 11131 del 27/07/2002 (Rv. 556336 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO | Ricusazione - Ordinanza - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO
Anche a seguito delle modifiche all'art. 111 della Costituzione apportate dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n.2, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso l'ordinanza che provvede sulla istanza di ricusazione, in quanto, sebbene debba ritenersi che la stessa, a seguito delle menzionate modifiche, abbia assunto natura decisoria in quanto decide sul diritto soggettivo, pieno ed assoluto, di far decidere la controversia da un giudice imparziale, essa non ha tuttavia carattere di definitività, in quanto non è idonea a passare autonomamente in giudicato, ma confluisce nell'atto finale che definisce il procedimento in cui la ricusazione è stata proposta.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST., Legge Cost. 23/11/1999 num. 2 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)