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Sez. 2, Sentenza n. 1676 del 11/06/1973 (Rv. 364589 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - RAPPORTI REGOLATI DA CONTRATTI COLLETTIVI ANCHE POSTCORPORATIVI - RIFERIMENTO ALL'ART 10 DELLA NORMATIVA SULL'IMPIEGO PRIVATO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364589-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - RAPPORTI REGOLATI DA CONTRATTI COLLETTIVI ANCHE POSTCORPORATIVI - RIFERIMENTO ALL'ART 10 DELLA NORMATIVA SULL'IMPIEGO PRIVATO - INAMMISSIBILITA.*

Circa i requisiti di appartenenza dei lavoratori alle singole categorie, l'art 2095 cod civ si limita a rinviare alle leggi speciali ed alla contrattazione collettiva; inoltre l'art 98 disp att cod civ esclude ogni riferimento ai criteri di qualificazione dell'attivita lavorativa contenuti nell'art 10 RDL 13 novembre 1924 n 1825 sull'impiego privato, quando in concreto il rapporto di lavoro sia regolato da contratti ed accordi collettivi anche post-corporativi. (Conf 2058/70, mass n 348157).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 10, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 98, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 98

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)