Sez. 1, Sentenza n. 25943 del 05/12/2011 (Rv. 620289 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - ESECUZIONE D'INCARICHI (CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA) - IN GENERE | Servizio di cassa - Disponibilità sul conto - Modalità di costituzione - Apertura di credito o concessione temporanea di credito - Caratteri - Accessorietà rispetto al mandato - Pagamenti di ordini allo scoperto - Diritto della banca alla restituzione delle somme anticipate - Configurabilità - Fattispecie.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - ESECUZIONE D'INCARICHI (CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA) - IN GENERE
Il conto corrente di corrispondenza è caratterizzato dall'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e la disponibilità sul conto può essere costituita con versamento di somme, con accrediti sul conto od anche con intervento da parte della banca - che può assumere il carattere di un'apertura di credito in senso proprio o di una concessione temporanea di credito - il quale costituisce, nella complessità del rapporto, una prestazione accessoria rispetto a quella principale di mandato, non eccedente dai relativi limiti, né contraria ai principi di correttezza e buona fede. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto il diritto della banca, ed il conseguente obbligo dei correntisti, alla restituzione delle somme anticipate per dare esecuzione ad ordini di pagamento allo scoperto, da intendersi effettuati nello svolgimento del mandato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1856
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)