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Sez. 2, Sentenza n. 37395 del 18/09/2024 Ud. (dep. 10/10/2024) Rv. 286949-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA | Localizzazione degli spostamenti tramite sistema satellitare GPS - Natura - Mezzo di ricerca della prova atipico - Applicazione analogica della disciplina in tema di "data retention" - Esclusione - Direttiva 2002/58/CE e sentenza della CGUE 05/04/2022, C. 140/2020 - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286949-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA

In tema di indagini preliminari, la localizzazione degli spostamenti tramite sistema di rilevamento satellitare GPS (c.d. pedinamento elettronico) è mezzo di ricerca della prova atipico, non implicante un accumulo massivo di dati sensibili da parte del gestore del servizio, sicché le relative risultanze sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, non trovando applicazione per analogia né la disciplina di cui all'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, in tema di tabulati, né i principi affermati dalla sentenza della CGUE del 05/04/2022, C. 140/2020, relativa alla compatibilità di "data retention" con le Direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 132 com. 3 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)