Sez. 3, Sentenza n. 32699 del 27/02/2015 Cc. (dep. 27/07/2015) Rv. 264519 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Decreto del P.M. esecutivo delle operazioni - Disposizioni sul tracciamento e la localizzazione - Necessità di autorizzazione del giudice - Esclusione - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
Il decreto con cui il pubblico ministero dispone l'esecuzione delle operazioni di intercettazione può prevedere anche procedure di tracciamento e localizzazione, senza necessità di una preventiva autorizzazione da parte del g.i.p., trattandosi di forme di pedinamento non assimilabili all'attività di intercettazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)