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Sez. 2, Sentenza n. 21644 del 13/02/2013 Ud. (dep. 21/05/2013) Rv. 255542 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA | Localizzazione dell'indagato tramite sistema satellitare GPS - Assimilabilità ad attività di intercettazione - Esclusione - Necessità di autorizzazione da parte del GIP - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255542-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSICURAZIONE DELLE FONTI DI PROVA

L'attività di indagine volta a seguire i movimenti di un soggetto ed a localizzarlo, controllando a distanza la sua presenza in un dato luogo in un determinato momento attraverso il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS) costituisce una forma di pedinamento eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile in alcun modo all'attività di intercettazione prevista dagli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen.; essa non necessita, quindi, di alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice per le indagini preliminari poiché, costituendo mezzo atipico di ricerca della prova, rientra nella competenza della polizia giudiziaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 347, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 358 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 370

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)