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Sez. 5, Sentenza n. 13949 del 24/06/2011 (Rv. 618476 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Minore eccedenza detraibile nel triennio - Mancata presentazione della dichiarazione annuale - Conseguenze - Rimborso - Istanza ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Necessità.
Stato
decisa il 2011-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618476-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, in caso di minore eccedenza detraibile nel triennio, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo "ratione temporis" applicabile, il contribuente che non abbia presentato la dichiarazione annuale perde la facoltà di portare in detrazione il relativo credito d'imposta nell'anno successivo, ma non anche il diritto al credito maturato, del quale può ottenere il rimborso mediante specifica istanza, presentata entro il termine biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con le forme prescritte dal legislatore attraverso i decreti ministeriali che costituiscono regolamenti di attuazione della norma primaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)