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Sez. 5, Sentenza n. 16257 del 23/07/2007 (Rv. 601133 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Credito d'imposta - Mancata presentazione della dichiarazione annuale - Conseguenze - Diritto alla detrazione - Perdita - Possibilità di portare il credito in detrazione negli anni successivi - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601133-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, la facoltà del contribuente di portare in detrazione il credito d'imposta può essere esercitata soltanto nell'anno successivo alla maturazione di detto credito, mediante annotazione nel registro di cui all'art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, derivando tale preclusione dagli articoli 32, comma 2°, e 55, comma 1°, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ne consegue che, una volta maturata tale preclusione, il contribuente può soltanto domandare il rimborso della maggior imposta pagata, nei limiti e con le forme prescritte per la relativa istanza.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 32, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)