Sez. 5, Sentenza n. 22250 del 26/10/2011 (Rv. 619957 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Credito di imposta risultante da fatture regolarmente annotate e riportate nel modello VR - Successiva mancata presentazione della dichiarazione annuale - Conseguenze - Perdita del credito - Esclusione - Limiti - Possibilità per l'Amministrazione di richiedere il rimborso già eseguito - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, qualora sia stato eseguito il rimborso di un credito di imposta in favore di un contribuente che abbia regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali scaturisca, per lui, un credito d'imposta, ed abbia poi presentato unicamente il modello VR, ma non anche la dichiarazione annuale, l'Amministrazione finanziaria non può pretendere la restituzione della somma in questione per tali ragioni di pura forma, senza addurre rilievi sulla sua effettiva spettanza, atteso che, anche secondo la VI direttiva CEE, art. 18, paragrafo 1, il diritto alla deduzione dell'IVA è subordinato solamente al possesso di una fattura compilata secondo le disposizioni ad essa applicabili.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Direttive Commissione CEE 17/05/1977 num. 388 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)