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Sez. L, Sentenza n. 6616 del 11/11/1986 (Rv. 448776 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORSO DEL TERMINE - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - MANCANZA DELLA STABILITÀ REALE DEL RAPPORTO IDONEA A NON FAR DECORRERE IL TERMINE DI PRESCRIZIONE - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448776-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORSO DEL TERMINE - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - MANCANZA DELLA STABILITÀ REALE DEL RAPPORTO IDONEA A NON FAR DECORRERE IL TERMINE DI PRESCRIZIONE - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - LIMITI.*

Il datore di lavoro, che eccepisce la prescrizione del credito del lavoratore, è tenuto a provare solo l'avvenuto decorso del termine prescrizionale, mentre spetta al dipendente, che a sua volta eccepisca l'insufficienza dell'elemento temporale a determinare la prescrizione del suo diritto per essere il suo rapporto di lavoro privo della C.d. stabilità reale, dedurre e provare le circostanze di fatto giustificative dell'inapplicabilità del regime della detta stabilità, salva peraltro la possibilità del ricorso da parte del giudice all'Esercizio dei poteri istruttori conferitigli dalla legge. (contra 2736/86, mass n 445785; (contra 2571/84, mass n 434587; (contra 2269/83, mass n 427119).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)