Sez. 1, Sentenza n. 23701 del 21/12/2004 (Rv. 579195 - 01)
COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" | Disciplina ex art. 5 cod. proc. civ. - Modificazione legislativa attributiva di competenza a giudice investito di controversia per la quale era incompetente - "Perpetuatio iurisdictionis" - Sussistenza - Dichiarazione di incompetenza - Esclusione - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - "IUS SUPERVENIENS"
L'art. 5 cod. proc.civ., anche nel testo novellato dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990, n. 353, che esclude la rilevanza dei mutamenti in corso di causa della legge - oltre che dello stato di fatto - in ordine alla determinazione della competenza, va interpretato in conformità alla sua "ratio", che è quella di favorire, non già di impedire, la "perpetuatio iurisdictionis", sicchè, ove sia stato adito un giudice incompetente al momento della proposizione della domanda, non può l'incompetenza essere dichiarata se quel giudice sia diventato competente in forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio. (Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a cartella esattoriale, nel quale il giudice di pace, originariamente incompetente, e poi divenuto competente in forza dell'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 98 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, si era tuttavia dichiarato incompetente in favore del pretore; la Corte Cass. ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la competenza del giudice di pace).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)