Sez. 6, Sentenza n. 3444 del 09/02/1983 Ud. (dep. 22/04/1983) Rv. 158547 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - ESTREMI - DUBBI SUL CONVINCIMENTO DELL'IMPUTATO IN ORDINE ALLA COLPEVOLEZZA DELLA PERSONA ACCUSATA - PROSCIOGLIMENTO CON FORMULA DUBITATIVA - LEGITTIMITÀ.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - ESTREMI - DUBBI SUL CONVINCIMENTO DELL'IMPUTATO IN ORDINE ALLA COLPEVOLEZZA DELLA PERSONA ACCUSATA - PROSCIOGLIMENTO CON FORMULA DUBITATIVA - LEGITTIMITÀ.*
Il dolo del reato di calunnia si caratterizza con la necessità che l'accusatore abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato; pertanto, in caso di accertata erronea convinzione dell'imputato sulla colpevolezza del denunciato, si esclude in toto la configurabilità del reato. Ma quando le risultanze processuali non consentono di stabilire quale possa essere stato l'intimo convincimento dell'imputato, se cioè egli fosse certo dell'innocenza dell'incolpato oppure dubitasse in buona fede della sua colpevolezza, la formula assolutoria, incidendo il dubbio sull'elemento subiettivo del delitto, non può essere che quella di insufficienza di prove. (Conf mass n 147615).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)