Sez. 2, Sentenza n. 3713 del 13/03/2003 (Rv. 561116 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI NATURALI | Attribuzione patrimoniale da parte del convivente "more uxorio" (costruzione di un immobile a proprie cure e spese) - Adempimento di obbligazione naturale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI NATURALI
Un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente "more uxorio" configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del "solvens" (Fattispecie nella quale i giudici di merito, con accertamento di fatto ritenuto dalla cassazione incensurabile in sede di legittimità, hanno escluso il rapporto di proporzionalità tra l'opera edificatoria realizzata, a propria cura e spese, con l'arricchimento esclusivo di uno solo dei componenti la famiglia di fatto, e l'adempimento dei doveri morali e sociali da parte del convivente "more uxorio").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2034
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)